sabato 25 settembre 2010

Il volontariato può partecipare alle gare !!

Dal web riprendiamo una notizia molto importante destinata ad avere un ruolo molto importante per le nostre associazioni.

http://www.assifero.org/A_NOTIZIA_01.php?IDNotizia=2100

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LEGITTIMATE A PARTECIPARE AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI


Il Consiglio di Stato (sentenza 26 agosto 2010, n. 5926) ha confermato che le OdV possono legittimamente partecipare ad un appalto di pubblici servizi, ancorché caratterizzate dalla non lucratività del loro scopo e dal fatto di non essere iscritte nel registro delle imprese.
Nel caso di specie, un servizio di integrazione socio didattica è stato affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese ONLUS, costituite da associazioni, finanche prive di riconoscimento della personalità giuridica. A dire della ricorrente (una cooperativa sociale), la partecipazione di detto raggruppamento alla gara non avrebbe potuto essere accettata dall’ente locale affidante, poiché le organizzazioni che ne facevano parte mancavano dei seguenti requisiti:
- natura imprenditoriale;
- soggettività giuridica.
La ricorrente, pertanto, stigmatizzava proprio l’assenza della natura economico-imprenditoriale in capo all’associazione di volontariato, rappresentata dalla non iscrizione nel registro delle imprese, quale elemento caratterizzante la partecipazione ad un appalto di pubblico servizio. Il Consiglio di Stato, sul punto, richiamando quanto già statuito in primo grado dal TAR del Veneto, ha evidenziato che nella lex specialis del bando, tra i requisiti richiesti, non figurava l’iscrizione al registro delle imprese. Il concetto di impresa, e della conseguente attività economica esercitata, si deve inferire dalle norme e dai principi del trattato CE in materia di concorrenza (cfr. Corte Europea di Giustizia, sez. IV 23 dicembre 2009 – C 305/08).
Ulteriore requisito assente, contestato dalla ricorrente, è la non soggettività giuridica di un’organizzazione di volontariato partecipante alla gara, ossia l’assenza di riconoscimento della personalità giuridica, requisito peraltro non richiesto dal bando. Sul punto, preme evidenziare che l’ordinamento giuridico italiano stabilisce un ampio riconoscimento della possibilità per i corpi intermedi di partecipare alla vita sociale e civile, tanto da attribuire una specifica “soggettività” giuridica anche alle organizzazioni non profit prive del formale riconoscimento della personalità giuridica prevista nel Libro I del codice civile.
I giudici amministrativi hanno – a parere di chi scrive – riconosciuto una linea di continuità tra l’oggetto del servizio da affidare (servizio di integrazione socio didattica a favore di non vedenti o audiolesi) e le organizzazioni di volontariato partecipanti (ENS, IRIFOR, ELFO e “Segni di integrazione”). Conseguentemente, non stabilendo il bando di aggiudicazione particolari situazioni di esclusione soggettiva, l’ente provinciale aggiudicante ha ritenuto di favorire quelle organizzazioni espressione della/e collettività beneficiarie del servizio in oggetto.
Di qui la considerazione “secondaria” degli aspetti economico-imprenditoriali che, seppur importanti, integrano una valutazione complessiva della capacità di intervento delle organizzazioni di volontariato, che rimangono prima di tutto caratterizzate dal perseguimento di finalità non lucrative in uno con la tutela dei loro associati (soggetti deboli).

Commento di Alceste SANTUARI
Fonte: persona e Danno - a cura di Paolo Cendon