sabato 6 dicembre 2014

RISOLUZIONE N. 102/E dell'Agenzia delle Entrate e obbligo di tracciabilità per le ONLUS

L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.

Questo il link per la RISOLUZIONE N. 102/E pubblicata dalla Agenzia delle Entrate che ha recentemente sancito l’obbligo della tracciabilità anche per le associazioni senza fini di lucro:


Recentemente con la risoluzione del 19 novembre scorso l’Agenzia ha preso posizione sulla controversa questione dando, si spera, una parola definitiva riassunta di seguito.

PARERE AGENZIA

L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 [euro 516,46], “sono eseguiti (…) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (…)”.
In attuazione del citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, ha individuato, all’articolo 4, le modalità di effettuazione dei versamenti effettuati dagli enti sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, stabilendo che tali versamenti possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat. Analoghe modalità devono essere utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti (sempre che siano di importo superiore alla soglia normativamente prevista).
In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La stessa disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991. In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.
Quanto poi alla seconda questione, si ritiene che, in linea con quanto sostenuto dall’istante, qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti (cfr. circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000, nonché la risoluzione n. 123/E del 2006).

CHI HA DIRITTO AL REGIME AGEVOLATO INTRODOTTO DALLA 398/1991
L’introduzione delle legge n. 398 del 1991 ha apportato importanti novità nel panorama normativo del terzo settore, a favore di quegli enti che, accanto all’attività istituzionale intendono svolgere anche una attività di natura commerciale.
Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:
·         Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni
·         tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
·         società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
·         associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

QUESTI SONO I REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO AL REGIME


Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi

Hanno accesso al regime 398/91 gli enti associativi che contemporaneamente:
·         Non perseguono finalità di lucro nello svolgimento dell’attività istituzionale;
·         Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (dunque risultano iscritte nel relativo registro) e sono affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (se trattasi di associazioni o società sportive dilettantistiche).

Le Associazioni devono dimostrare di aver avuto:
·         Proventi dell’anno precedente, derivanti dall’attività commerciale, non superiori a euro 250.000.

Restiamo a disposizione per approfondimenti. scriveteci a : joedes@virgilio.it . 

martedì 2 dicembre 2014

Questione Palagiano: si accende il dibattito!

Ci giungono dettagliate puntualizzazioni sul caso di Palagiano che di seguito riportiamo in estratto per chiarezza di informazione. A scrivere è la dottoressa Mariangela Palazzo, che ha svolto il ruolo di commercialista dell’Ass. Confraternita Misericordia di Palagiano dal 2012 al 2013.

“Fino all’Ordinanza di Sospensione del Tribunale di Taranto del 04.12.13, ignoravo le beghe giudiziarie subdole che serpeggiavano, ed ero estranea ai rapporti degli associati. Il Direttivo Sospeso da detta Ordinanza ha ritenuto di portarmi dall’allora legale dell’Associazione per comprendere il significato di tale Ordinanza, e rilevando, a mio personale parere molta confusione, mi sono attivata per fare chiarezza, fino ad entrare nel merito della questione che ritengo senza parole!!!
Tutto ha origine da un Direttivo con mandato scaduto, al di sotto del minimo legale, senza libro associati e che non provvedeva a convocare l’assemblea di rinnovo. Gli associati chiedevano l’intervento della Confederazione per mettere fine a tale gestione. Ecco che la Confederazione invia una sua delegazione per provvedere alle regolari nuove elezioni. E finalmente il 20 Aprile 2012 l’Associazione di Palagiano riesce a rinnovare i suoi organi.
Ma viene commessa, in buona fede, una superficialità, nessuno controlla la regolarità delle convocazioni, fatte ad opera del resistente uscente organo direttivo. Bene questo errore è fatale per la serenità dell’Associazione, perché l’uscente, non più desiderato dagli associati, non accetta la sconfitta ed impugna in Tribunale il vizio di forma nella convocazione dell’assemblea elettiva, invocando che era stata inficiata la democraticità.
omissis
No, era solo l’inizio dell’uso artato del diritto. L’Ordinanza di Sospensione non ha annullato assolutamente le elezioni, infatti, ha sospeso, nelle more, il Direttivo in essere, tanto che il giudizio è allo stato ancora in corso, e l’udienza è fissata per febbraio 2015, in cui si discuterà, appunto, se fu veramente lesa la democraticità, tanto che qualcuno non sapesse delle elezioni.
Non per diritto, ma quale considerazione di buon senso, richiamo l’attenzione di tutti su un aspetto: chi convoca l’assemblea elettiva? L’Uscente. Chi ha impugnato le elezioni? L’uscente. Ma il vizio da chi è stato creato? Dall’uscente.
La Confederazione ha una responsabilità: la superficialità, ma certo in buona fede! Vi chiederete perché la Sospensione allora? Purtroppo il caos crea errori. La difesa del Direttivo Sospeso non è riuscita a linearizzare la questione che come vedete è sin troppo chiara, ed il Giudice nel dubbio di una mala gestio ha sospeso.
 omissis
Come se non bastasse, il vecchio direttivo avrebbe dovuto far rilevare al Giudice che si ritrovava nello stesso giudizio Attore a titolo personale e resistente quale rappresentante legale, ma non ci ha neanche pensato. Gli associati nella disperazione più totale hanno invocato varie volte il Commissariamento Confederale nuovamente, siamo al dicembre 2013. La Confederazione, volendo rimanere estranea, ha invitato il Rivissuto Direttivo ad una convocazione assembleare al fine elettivo, ma non ci pensavano proprio, certi di non avere i consensi della base.
Finalmente la Confederazione scende in campo per ripristinare la legalità e nomina il Commissario o, meglio, il Delegato, finalizzando la nomina a portare gli associati a nuove elezioni. Siamo al 07.02.2014. A cosa è servito ci chiediamo ad oggi?
 omissis
Il rivissuto direttivo NON RICONOSCE IL COMMISSARIO e gestisce, “comanda”, non si discute! Il diritto? È una cosa che si mangia. Dal 07.02.14 il rivissuto direttivo si ricorda che non riconoscendo la nomina confederale doveva quantomeno impugnarla, e lo fa il 31.03.14, dopo quasi due mesi, dinnanzi ai Probiviri Nazionali Confederali.
Il Tribunale è lento e la procedura pur in presenza di evidenze non è scavalcabile, i Probiviri sono un po’ più veloci, e dal 31.03.14 in data 17.10.14 si esprimono. E’ valida la nomina Confederale. (Io personalmente da dottore commercialista con revoca di mandato ad opera del rivissuto direttivo, alla richiesta di consegna documentale da parte dello stesso, non mi sono mai rifiutata. Ho solo chiesto dimostrazione di legittimità a consegnare al direttivo rivissuto in luogo del commissario. La risposta? Causa contro di me. Giudizio che li ha visti perdenti, ovviamente, e che ha confermato la validità della Nomina Confederale.)
In data 04.11.13 anche il Tribunale ha emesso una sentenza dando per valida la nomina del Commissario Confederale. Dal 07.02.14. Di contro il Commissario “spaventato” dal 07.02.14 ad oggi 01.12.14, nonostante l’ormai evidente chiarezza, se mai ci fosse stato il dubbio, non sappiamo cosa aspetta, è inerte.
Il mandato Confederale ricevuto non è di fatto eseguito. Gli associati continuano a vivere nel caos, dei signori non si sa a che titolo gestiscono di fatto, il commissario è fermo e l’assemblea è delegittimata.
Ecco la verità della triste storia dell’Ass. Misericordia di Palagiano, che continua ad essere depauperata con le spese legali, perché le cause sono foraggiate dalla cassa dell’Associazione ovviamente!!!
 omissis
Ma vi siete chiesti da cosa nasce realmente tale scempio?
Da alcuni soci fondatori Amici che ad un certo punto litigano ed iniziano ad “usare” i volontari più operativi, ragazzi, che tenevano davvero alla vita associativa ed ignoravano una serie di aspetti, e diventano centrali delle loro beghe accollandosi querele e cause con il loro portafoglio.
Oltre il danno associativo, la beffa personale!!!!
                                                                             Mariangela Palazzo