sabato 6 dicembre 2014

RISOLUZIONE N. 102/E dell'Agenzia delle Entrate e obbligo di tracciabilità per le ONLUS

L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.

Questo il link per la RISOLUZIONE N. 102/E pubblicata dalla Agenzia delle Entrate che ha recentemente sancito l’obbligo della tracciabilità anche per le associazioni senza fini di lucro:


Recentemente con la risoluzione del 19 novembre scorso l’Agenzia ha preso posizione sulla controversa questione dando, si spera, una parola definitiva riassunta di seguito.

PARERE AGENZIA

L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 [euro 516,46], “sono eseguiti (…) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (…)”.
In attuazione del citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, ha individuato, all’articolo 4, le modalità di effettuazione dei versamenti effettuati dagli enti sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, stabilendo che tali versamenti possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat. Analoghe modalità devono essere utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti (sempre che siano di importo superiore alla soglia normativamente prevista).
In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La stessa disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991. In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.
Quanto poi alla seconda questione, si ritiene che, in linea con quanto sostenuto dall’istante, qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti (cfr. circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000, nonché la risoluzione n. 123/E del 2006).

CHI HA DIRITTO AL REGIME AGEVOLATO INTRODOTTO DALLA 398/1991
L’introduzione delle legge n. 398 del 1991 ha apportato importanti novità nel panorama normativo del terzo settore, a favore di quegli enti che, accanto all’attività istituzionale intendono svolgere anche una attività di natura commerciale.
Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:
·         Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni
·         tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
·         società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
·         associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

QUESTI SONO I REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO AL REGIME


Requisiti soggettivi
Requisiti oggettivi

Hanno accesso al regime 398/91 gli enti associativi che contemporaneamente:
·         Non perseguono finalità di lucro nello svolgimento dell’attività istituzionale;
·         Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (dunque risultano iscritte nel relativo registro) e sono affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (se trattasi di associazioni o società sportive dilettantistiche).

Le Associazioni devono dimostrare di aver avuto:
·         Proventi dell’anno precedente, derivanti dall’attività commerciale, non superiori a euro 250.000.

Restiamo a disposizione per approfondimenti. scriveteci a : joedes@virgilio.it . 

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