giovedì 20 agosto 2015

Sentenza di Cassazione su Statuti e rendicontazione delle Onlus.


La Cassazione, con la sentenza n.16726/2015, ha collegato l’applicazione dei trattamenti agevolati per le Onlus in genere all’inserimento negli atti costitutivi e negli statuti di clausole dettagliate.

Secondo la Corte, non è sufficiente, per godere del trattamento di favore, la mera appartenenza dell'ente alla categoria delle onlus, né è sufficiente l'accertamento dell'ambito della loro attività a prescindere dal rispetto dei requisiti formali.

La mancanza di uno solo dei requisiti, formali o sostanziali, determina, quindi, sia la cancellazione dall'anagrafe delle onlus che il venir meno del regime agevolato.

Secondo l’Amministrazione l’associazione di cui si tratta nella sentenza richiamata, non avendo redatto il bilancio annuale e il rendiconto dei versamenti in contanti derivati dalle raccolte di fondi, non poteva godere dell'agevolazione fiscale, avendo impedito la verifica dell'inesistenza della distribuzione anche indiretta di utili e di avanzi di gestione, riserve o capitale.

La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello dell’associazione che aveva osservato, che a fronte di una non perfetta tenuta dei registri contabili e dei libri sociali, non aveva effettuato prestazioni estranee all’attività istituzionali.


La sentenza richiamata pone definitivamente chiarezza sulla necessità di una adeguata rendicontazione contabile che consenta di determinare con certezza la destinazione legittima degli utili.