L’obbligo di tracciabilità
previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, trova
applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle
associazioni pro-loco.
Questo il link per la RISOLUZIONE N. 102/E pubblicata
dalla Agenzia delle Entrate che ha recentemente sancito l’obbligo della
tracciabilità anche per le associazioni senza fini di lucro:
Recentemente
con la risoluzione del 19 novembre scorso l’Agenzia ha preso posizione sulla
controversa questione dando, si spera, una parola definitiva riassunta di
seguito.
PARERE AGENZIA
L’articolo
25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dispone che i pagamenti effettuati a
favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i
versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 [euro
516,46], “sono eseguiti (…) tramite conti correnti bancari o postali a loro
intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite
con decreto del Ministro delle finanze (…)”.
In
attuazione del citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, il
decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, ha individuato,
all’articolo 4, le modalità di effettuazione dei versamenti effettuati dagli
enti sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi, i
contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative ed i proventi che
non concorrono a formare il reddito imponibile, stabilendo che tali versamenti
possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali,
anche mediante carte di credito o bancomat. Analoghe modalità devono essere
utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti (sempre
che siano di importo superiore alla soglia normativamente prevista).
In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133
del 1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità
delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci
controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La stessa disposizione ricollega chiaramente la
previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità
di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398
del 1991. In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del
1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a
quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni
tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” ma anche
alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto
destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.
Quanto poi alla seconda questione, si ritiene che, in
linea con quanto sostenuto dall’istante, qualora vengano meno nel corso
dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla
legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei
pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire
dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti (cfr.
circolare n. 247/E del 1999, come modificata dalla circolare n. 43/E del 2000,
nonché la risoluzione n. 123/E del 2006).
CHI HA DIRITTO AL REGIME AGEVOLATO INTRODOTTO DALLA
398/1991
L’introduzione delle legge n. 398
del 1991 ha apportato importanti novità nel panorama normativo del terzo
settore, a favore di quegli enti che, accanto all’attività istituzionale
intendono svolgere anche una attività di natura commerciale.
Le categorie di enti non profit
che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame
sono:
·
Associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al Coni
·
tutte le associazioni
senza scopo di lucro e pro-loco (a seguito dell’introduzione dell’art.
9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
·
società sportive
dilettantistiche, in qualunque forma
costituite (art. 90 legge 289/2002);
·
associazioni bandistiche e ai cori amatoriali,
alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2
comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).
QUESTI SONO I REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO AL
REGIME
Requisiti soggettivi
|
Requisiti oggettivi
|
Hanno accesso al regime 398/91
gli enti associativi che contemporaneamente:
·
Non perseguono finalità di lucro nello svolgimento dell’attività
istituzionale;
·
Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (dunque risultano
iscritte nel relativo registro) e sono affiliate ad una Federazione Sportiva
Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni (se
trattasi di associazioni o società sportive dilettantistiche).
|
Le Associazioni devono dimostrare di aver avuto:
·
Proventi dell’anno precedente, derivanti dall’attività commerciale, non
superiori a euro 250.000.
|
Restiamo a disposizione per approfondimenti. scriveteci a : joedes@virgilio.it .