La Cassazione, con la sentenza n.16726/2015, ha collegato l’applicazione dei
trattamenti agevolati per le Onlus in genere all’inserimento negli atti
costitutivi e negli statuti di clausole dettagliate.
Secondo la Corte, non è sufficiente, per
godere del trattamento di favore, la mera appartenenza dell'ente alla categoria
delle onlus, né è sufficiente l'accertamento dell'ambito della loro attività a
prescindere dal rispetto dei requisiti formali.
La mancanza di uno solo dei requisiti,
formali o sostanziali, determina, quindi, sia la cancellazione dall'anagrafe
delle onlus che il venir meno del regime agevolato.
Secondo l’Amministrazione l’associazione di
cui si tratta nella sentenza richiamata, non avendo redatto il bilancio annuale
e il rendiconto dei versamenti in contanti derivati dalle raccolte di fondi, non
poteva godere dell'agevolazione fiscale, avendo
impedito la verifica dell'inesistenza della distribuzione anche indiretta di
utili e di avanzi di gestione, riserve o capitale.
La Commissione Tributaria Regionale aveva
accolto l’appello dell’associazione che aveva osservato, che a fronte di una
non perfetta tenuta dei registri contabili e dei libri sociali, non aveva
effettuato prestazioni estranee all’attività istituzionali.
La sentenza richiamata pone
definitivamente chiarezza sulla necessità di una adeguata rendicontazione
contabile che consenta di determinare con certezza la destinazione legittima degli
utili.